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CONSULENTI FINANZIARI SITI WEB, SOCIAL NETWORK E REGOLE DI COMPORTAMENTO

Pubblicato 22.04.2024, 07:31
© Reuters.

Avv. Marco Da Villa

Indubbiamente la crescente popolarità dei social media e dei siti web offre, ai Consulenti Finanziari, opportunità per il business ma nasconde anche alcune insidie, che possono avere pesanti ripercussioni sulla loro attività lavorativa. In questo primo intervento iniziamo con l’esaminare queste insidie partendo dai temi più generici, nei successivi interventi entreremo più nello specifico delle problematiche connesse con l’attività
concorrenziale, l’offerta e la promozione al pubblico, la sollecitazione all’investimento, l’abusivismo ed i possibili profili di rilievo penale.

Il Consulente Finanziario, tanto l’abilitato all’offerta fuori sede quanto l’indipendente, è un professionista che deve osservare rigide regole comportamentali che possono essere di matrice legislativa come quelle derivanti dal Testo Unico della Finanza e dal Regolamento Intermediari oppure di natura più privatistica come quelle contenute nel contratto di agenzia che lo lega all’intermediario preponente e nel codice etico/comportamentale della società per la quale presta la sua attività.

Questo insieme di regole condiziona la libera fruibilità da parte del Consulente del mondo social network e del mondo internet in generale, con un impatto maggiore per l’iscritto alla sezione degli abilitati all’offerta fuori sede, i quali, rispetto ai colleghi indipendenti, devono, come detto, rapportarsi non solo con la normativa europea e nazionale ma anche con i contratti di agenzia o di lavoro
sottoscritti con l’intermediario.

Nel predisporre la propria strategia digitale e quindi il proprio sito web o la propria pagina sulle piattaforme social, il Consulente deve comunque ricordare che anche in questi casi è tenuto ad osservare i precetti generali di comportamento:

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a) se abilitato all’offerta fuori sede l’articolo 158, comma 1, Regolamento Intermediari per il quale “I consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza”;


b) Se indipendente l’articolo 162, comma 1, Regolamento Intermediari per il quale “Nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti e dei servizi accessori, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria agiscono in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei loro clienti”.

Andrà osservato anche il disposto della lettera a) del medesimo articolo: “tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, indirizzate dai consulenti finanziari autonomi e dalle società di consulenza finanziaria a clienti o potenziali clienti sono corrette, chiare e non fuorvianti”.


Quando il Consulente Finanziario utilizza i social network ed i siti web per promuovere la sua qualifica e la sua attività o per divulgare notizie relative al mondo degli investimenti o per pubblicare articoli di approfondimento su temi legati al risparmio, alla pianificazione finanziaria, agli strumenti e prodotti di investimento e simili, agisce comunque in veste professionale ed ecco perché è tenuto al rispetto delle predette regole; non può ritenere di essere legittimato a strutturare il suo “ufficio digitale” liberamente solo perché non ha fisicamente dinanzi a sé il cliente e solo perché si rivolge ad una platea indistinta.

Anche ANASF all’articolo 18 del Codice Deontologico Professionale si è premurata di specificare che “l’associato si impegna a comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza in tutti gli ambiti della sua attività...”.

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Appare, poi, quantomeno opportuno se non necessario verificare che la struttura ed il contenuto del sito web o della pagina social non si pongano in contrasto con i divieti posti dagli intermediari in tema di utilizzo e spendita del loro nome e marchio; spesso nei contratti di agenzia vi sono clausole di questo tipo: “Al consulente è vietato usare e consentire l’uso di documenti o altro materiale, compreso quello pubblicitario (carta stampata, timbri, targhe, insegne, logo, denominazione ecc.) di qualsiasi natura, che comporti o contenga spendita del nome della società, senza previa autorizzazione scritta della società stessa”.


Ricordo poi il tema della riservatezza, l’obbligo di mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite dai clienti o dai potenziali clienti o di cui comunque il Consulente dispone in ragione della propria attività vige pure quando il Consulente si muove all’interno del mondo digitale e social.

Per rendere meglio l’idea dell’attenzione massima che gli intermediari preponenti rivolgono alla tematica dell’utilizzo da parte dei loro consulenti delle piattaforme social, cito dei passaggi tratti dai alcuni dei codici etici predisposti dai principali players del settore bancario e finanziario.
“Anche nell’utilizzo dei canali di comunicazione, tra cui le “chat”, i “social network”, compresi i profili privati, e nel web in genere, i Destinatari devono sempre tenere comportamenti e linguaggi improntati all’integrità e alla correttezza, e comunque tali da non arrecare offesa alle persone e/o danni all’immagine e alla reputazione della Società, del Gruppo e dei Destinatari stessi; quanto sopra astenendosi da qualsiasi utilizzo contrastante con le norme del presente Codice e con le regole comportamentali di cybersecurity tempo per tempo vigenti”. Il messaggio è molto chiaro, quindi fate attenzione a cosa scrivere sulla pagina web, a come esprimete un commento nelle discussioni pubbliche o private.

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In un altro codice etico ho trovato questa affermazione: “Ciò che dovrebbe essere privato potrebbe facilmente diventare pubblico. Ciò che è destinato alle orecchie di pochi può essere ascoltato da tutti.

L’uso dei social media può essere paragonato al partecipare a una conversazione durante una cena, con tutto il mondo seduto intorno al tavolo. In queste circostanze è bene tutelare e rafforzare la reputazione della nostra azienda e del nostro marchio e salvaguardare la fiducia dei clienti che
utilizzano questi canali emergenti”. La frase può suscitare ilarità per come è stata confezionata, però l’effetto cercato dall’intermediario di dissuadere il consulente dall’approcciarsi al mondo social è stato perfettamente raggiunto con poche parole.

Ricordo che il Regolamento Intermediari tra i doveri del Consulente Finanziario pone quello di rispettare le disposizioni e le procedure del soggetto abilitato che ha loro conferito l’incarico (art. 158, comma 1). In definitiva, il Consulente finanziario, nel costruire la sua strategia social, deve da una parte, indubbiamente, concentrarsi sugli argomenti da trattare, sulla veste grafica del sito, sul numero degli interventi e delle iterazioni, sull’efficacia della sua comunicazione a fine di marketing e dall’altra, in parallelo, deve valutare ed affrontare anche i temi di compliance imposti dalle società mandanti che tendono a restringere le possibilità di movimento.


Il rischio è quello di incorrere in provvedimenti disciplinari interni, nell’interruzione del rapporto per giusta causa, nell’essere segnalati all’autorità di Vigilanza e di divenire, così, oggetto di un procedimento sanzionatorio avanti OCF.


Dal punto di vista appena esaminato la condizione peggiore è quella dei Consulenti Finanziari abilitati all’offerta fuori sede, tuttavia i Consulenti Indipendenti sono più vulnerabili a tematiche diverse, come quella della illegittima attività di sollecitazione all’investimento, argomento che sarà protagonista di una delle prossime puntate.

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